Il Protocollo di Kyoto della Convenzione sui Cambiamenti Climatici
Introduzione
Gli Stati, quando adottarono la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti
Climatici, nel 1992, riconobbero che essa avrebbe costituito un trampolino per
un’azione più energica nel futuro. Istituendo un processo permanente di esame,
di discussione e di scambio di informazioni, la Convenzione ha permesso l’adozione
di impegni supplementari adattati all’evoluzione delle conoscenze scientifiche
e della volontà politica. Il primo esame dell’adeguamento degli impegni assunti
dai paesi sviluppati si ebbe, come previsto, nella prima sessione della Conferenza
delle Parti (CP–1), a Berlino, nel 1995. Le Parti decisero che gli impegni dei
paesi sviluppati, di mantenere le emissioni dell’anno 2000 ai livelli di del 1990
non permetteva di perseguire l’obiettivo, a lungo termine, della Convenzione,
di impedire “interferenze antropiche (attribuibili all’attività umana) pericolose
per il sistema climatico”. I ministri e gli altri funzionari di alto livello risposero
adottando il “Mandato di Berlino” ed aprendo un nuovo giro di consultazioni per
rafforzare gli impegni dei paesi sviluppati. Il Gruppo Speciale del Mandato di
Berlino (AGBM) è stato istituito al fine di redigere una bozza di accordo; al
termine di otto sessioni ha trasmesso alla CP–3 il testo per la negoziazione finale.
Quasi 10.000 delegati, osservatori e giornalisti parteciparono a questo importantissimo
evento, celebrato a Kyoto, Giappone, nel dicembre del 1997. Alla Conferenza si
approvò, per consenso, la decisione (1/CP.3) per l’adozione di un Protocollo secondo
il quale i paesi industrializzati si impegnano a ridurre, per il periodo 2008–2012,
il totale delle emissioni di gas ad effetto serra almeno del 5% rispetto ai livelli
del 1990. Questi impegni, giuridicamente vincolanti, produrranno una reversione
storica della tendenza ascendente delle emissioni che detti paesi hanno da circa
150 anni.
Il Protocollo di Kyoto è stato aperto alla firma il 16 marzo 1998. Entrerà in
vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della
Convenzione, tra le quali i paesi sviluppati le cui emissioni totali di biossido
di carbonio rappresentano almeno il 55% della quantità totale emessa nel 1990
da questo gruppo di paesi, lo abbiano ratificato. Parallelamente, le Parti della
Convenzione sui
Cambiamenti Climatici continueranno ad adempiere agli impegni assunti a norma
della Convenzione e si prepareranno per la futura applicazione del Protocollo.
Indice
Gli articoli del Protocollo di Kyoto della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite
sui Cambiamenti Climatici non hanno titoli: i temi enumerati qui di seguito hanno solo un carattere
indicativo; si prefiggono esclusivamente di aiutare il lettore e non formano parte integrante
del testo ufficiale, il quale inizia da pag.4
Preambolo
1. Definizioni
2. Politiche e misure
3. Quantificazione degli impegni in materia di limitazione e riduzione delle
emissioni
4. Adempimento congiunto degli impegni
5. Questioni metodologiche
6.Trasferimento e acquisto di unità di riduzione delle emissioni (applicazione congiunta)
7. Comunicazione delle informazioni
8. Esame delle informazioni
9. Esame del Protocollo
10. Progressi nell’applicazione degli obblighi esistenti
11. Meccanismo finanziario
12. Meccanismo per uno sviluppo “pulito”
13. Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del Protocollo
14. Segretariato
15. Organi sussidiari
16. Processo di consultazione multilaterale
17. Commercio di emissioni
18. Inadempimento delle disposizioni
19. Risoluzione delle controversie
20. Emendamenti
21. Adozione ed emendamenti degli allegati
22. Diritto di voto
23. Depositario
24. Firma e ratifica, accettazione, approvazione o adesione
25. Entrata in vigore
26. Riserve
27. Ritiro
28. Testi autentici
Allegato A: Categorie e settori delle fonti di emissioni di gas ad effetto serra
Allegato B: Quantificazione degli impegni di limitazione o di riduzione delle
emissioni delle Parti
La tavola e le tre decisioni della Conferenza delle Parti che seguono non fanno
parte del Protocollo di Kyoto. Tuttavia sono state incluse in questo fascicolo come informazioni utili
per l’adozione e l’applicazione del Protocollo.
Decisione 1/CP.3: Adozione del Protocollo di Kyoto della Convenzione Quadro delle
Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici.
Decisione 2/CP.3: Questioni metodologiche relative al Protocollo di Kyoto.
Decisione 3/CP.3: Applicazione dei paragrafi 8 e 9 dell’Articolo 4 della Convenzione.
Tavola: Totale delle emissioni di biossido di carbonio delle Parti incluse all’Allegato
I nel 1990, ai fini dell’articolo 25 del Protocollo di Kyoto.
PROTOCOLLO DI KYOTO DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE
SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Le Parti del presente Protocollo,
Essendo Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici
(da qui in avanti denominata “la Convenzione”),
Perseguendo l’obiettivo finale della Convenzione enunciato all’articolo 2,
Ricordando le disposizioni della Convenzione, guidate dall’articolo 3 della Convenzione,
nel rispetto del Mandato di Berlino, adottato con decisione 1/CP.1 dalla Conferenza
delle Parti della Convenzione nella sua prima sessione, hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Ai fini del presente Protocollo si applicano le definizioni contenute all’articolo
1 della Convenzione.
Inoltre:
1. Per “Conferenza delle Parti” si intende la Conferenza delle Parti della Convenzione.
2. Per “Convenzione” si intende la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui
Cambiamenti Climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992.
3. Per “Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico” si intende
il Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico costituito congiuntamente
dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale ed il Programma delle Nazioni Unite
per l’Ambiente, nel 1988.
4. Per “Protocollo di Montreal” si intende il Protocollo di Montreal relativo
alle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Montreal il 16 settembre 1987, nella sua forma
successivamente modificata ed emendata.
5. Per “Parti presenti e votanti” si intendono le Parti presenti che esprimono
un voto affermativo o negativo.
6. Per “Parte” si intende, a meno che il contesto non indichi diversamente, una
Parte del presente Protocollo.
7. Per “Parte inclusa nell’Allegato I” si intende una Parte che figura nell’Allegato
I della Convenzione, tenuto conto degli eventuali emendamenti, o la Parte che ha presentato una notifica
ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, punto g), della Convenzione.
ARTICOLO 2
1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I, nell’adempiere agli impegni di limitazione
quantificata e di riduzione delle emissioni previsti all’articolo 3, al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile: a) Applicherà e/o elaborerà politiche e misure,
in conformità con la sua situazione nazionale, come:
i) Miglioramento dell’efficacia energetica in settori rilevanti dell’economia
nazionale;
ii) Protezione e miglioramento dei meccanismi di rimozione e di raccolta dei
gas ad effetto serra, non inclusi nel Protocollo di Montreal, tenuto conto degli
impegni assunti in virtù degli accordi internazionali ambientali; promozione di
metodi sostenibili di gestione forestale, di imboschimento e di rimboschimento;
iii) Promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle considerazioni
relative ai cambiamenti climatici;
iv) Ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche
rinnovabili, di tecnologie per la cattura e l’isolamento del biossido di carbonio
e di tecnologie avanzate ed innovative compatibili con l’ambiente;
v) Riduzione progressiva, o eliminazione graduale, delle imperfezioni del mercato,
degli incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie e di sussidi, che siano contrari
all’obiettivo della Convenzione, in tutti i settori responsabili di emissioni
di gas ad effetto serra, ed applicazione di strumenti di mercato;
vi) Incoraggiamento di riforme appropriate nei settori pertinenti, al fine di
promuovere politiche e misure che limitino o riducano le emissioni dei gas ad
effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal;
vii) Adozione di misure volte a limitare e/o ridurre le emissioni di gas ad effetto
serra non inclusi nel Protocollo di Montreal nel settore dei trasporti;
viii) Limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso il suo recupero
ed utilizzazione nel settore della gestione dei rifiuti, come pure nella produzione,
il trasporto e la distribuzione di energia;
b) Coopererà con le altre Parti incluse all’Allegato I per rafforzare l’efficacia
individuale e combinata delle politiche e misure adottate a titolo del presente
articolo, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2(e)(i), della Convenzione.
A tal fine, dette Parti dovranno dar vita ad iniziative per condividere esperienze
e scambiare informazioni su politiche e misure, in particolar modo sviluppando
sistemi per migliorare la loro compatibilità, trasparenza ed efficacia. La Conferenza
delle Parti agente come Conferenza delle Parti del Protocollo dovrà, nella sua
prima sessione, o quanto prima possibile, esaminare i mezzi per facilitare tale
cooperazione, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti.
2. Le Parti incluse nell’Allegato I cercheranno di limitare o ridurre le emissioni
di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal generati da combustibili utilizzati nel
trasporto aereo e marittimo, operando con la Organizzazione Internazionale dell’Aviazione
Civile e l’Organizzazione Internazionale Marittima.
3. Le Parti incluse nell’Allegato I si impegneranno ad attuare le politiche e
misure previste nel presente articolo al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi, inclusi gli effetti
avversi del cambiamento climatico, gli effetti sul commercio internazionale e
gli impatti sociali, ambientali ed economici sulle altre Parti, in special modo
le Parti paesi in via di sviluppo ed, in particolare, quelle menzionate nell’articolo
4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione, in considerazione dell’articolo 3 della
Convenzione. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo potrà adottare, se opportuno, ulteriori misure per promuovere l’applicazione
delle disposizioni del presente paragrafo.
4. Nel caso in cui ritenga utile coordinare alcune politiche e misure previste
nel paragrafo 1(a) del presente articolo, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali e degli effetti
potenziali, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo, valuterà le forme ed i mezzi appropriati per organizzare il coordinamento
di tali politiche e misure.
ARTICOLO 3
1. Le Parti incluse nell’Allegato I assicureranno, individualmente o congiuntamente,
che le loro emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente–biossido di carbonio,
dei gas ad effetto serra indicati nell’Allegato A, non superino le quantità che sono loro attribuite,
calcolate in funzione degli impegni assunti sulle limitazioni quantificate e riduzioni
specificate nell’Allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo,
al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali gas almeno del 5% rispetto
ai livelli del 1990, nel periodo di adempimento 2008–2012.
2. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I dovrà aver ottenuto nel 2005, nell’adempimento
degli impegni assunti a titolo del presente Protocollo, concreti progressi.
3. Le variazioni nette di gas ad effetto serra, relative ad emissioni da fonti
e da pozzi di assorbimento risultanti da attività umane direttamente legate alla variazione nella destinazione
d’uso dei terreni e dei boschi, limitatamente all’imboschimento, al rimboschimento e al disboscamento
dopo il 1990, calcolate come variazioni verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni periodo
di adempimento, saranno utilizzate dalle Parti incluse nell’Allegato I per adempiere
agli impegni assunti ai sensi del presente articolo. Le emissioni di gas ad effetto
serra, dalle fonti e l’assorbimento dai pozzi associati a dette attività, saranno
notificati in modo trasparente e verificabile ed esaminati a norma degli articoli
7 e 8.
4. Precedentemente alla prima sessione della Conferenza delle Parti agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo ogni Parte inclusa nell’Allegato I fornirà all’Organo
Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, per il loro esame, dati che permettano di determinare
il livello di quantità di carbonio nel 1990 e di procedere ad una stima delle variazioni di dette quantità
di carbonio nel corso degli anni successivi. Nella sua prima sessione, o quanto
prima possibile, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo, determinerà le modalità, le norme e le linee guida da seguire
per stabilire quali attività antropiche supplementari, legate alle variazioni
delle emissioni dalle fonti e dai pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra
nelle categorie dei terreni agricoli, nonché nelle categorie della variazione
della destinazione d’uso dei terreni e dei boschi, dovranno essere aggiunte o
sottratte alle quantità attribuite alle Parti incluse nell’Allegato I, tenendo
conto delle incertezze, della necessità di comunicare risultati trasparenti e
verificabili, del lavoro metodologico del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul
Cambiamento Climatico, delle raccomandazioni dell’Organo Sussidiario del Consiglio
Scientifico e Tecnologico, conformemente all’art. 5, e delle decisioni della Conferenza
delle Parti. Tale decisione si applicherà nel secondo e nei successivi periodi
di adempimento. Una Parte può applicarla alle sue attività antropiche supplementari
nel primo periodo di adempimento a condizione che dette attività abbiano avuto
luogo dopo il 1990.
5. Le Parti incluse nell’Allegato I in transizione verso una economia di mercato
ed il cui anno o periodo di riferimento è stato stabilito in conformità alla decisione
9/CP.2, adottata dalla Conferenza delle Parti nella sua seconda sessione, utilizzeranno
tale anno o periodo di riferimento per l’attuazione degli impegni assunti a norma
del presente articolo. Ogni altra Parte inclusa nell’Allegato I in transizione
verso una economia di mercato e che non abbia ancora presentato la sua prima comunicazione
nazionale, in conformità dell’articolo 12 della Convenzione, potrà ugualmente
notificare alla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo la sua intenzione di considerare un anno o un periodo storico di riferimento
diverso dal 1990 per adempiere agli impegni assunti a norma del presente articolo.
La Conferenza delle Parti, agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
si pronuncerà sulla accettazione di tale notifica.
6. Tenendo conto dell’articolo 4, paragrafo 6, della Convenzione, la Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo concederà
alle Parti incluse nell’Allegato I in transizione verso una economia di mercato
un certo grado di flessibilità nell’adempimento degli impegni assunti diversi
da quelli previsti nel presente articolo.
7. Nel corso del primo periodo di adempimento degli impegni per la riduzione
e la limitazione quantificata delle emissioni, dal 2008 al 2012, la quantità attribuita
a ciascuna Parte inclusa nell’Allegato I sarà uguale alla percentuale ad essa
assegnata, indicata nell’Allegato B, delle emissioni antropiche aggregate, espresse
in equivalente–biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicate all’Allegato
A e relative al 1990, o nel corso dell’anno o del periodo di riferimento, ai sensi
del paragrafo 5, moltiplicate per cinque. Le Parti incluse nell’Allegato I, per
le quali la variazione nella destinazione d’uso dei terreni e dei boschi costituivano
nel 1990 una fonte netta di emissione di gas ad effetto serra, includeranno nelle
emissioni relative al 1990, o ad altro periodo di riferimento, le emissioni antropiche
aggregate, espresse in equivalente biossido di carbonio, meno le quantità assorbite
dai pozzi di assorbimento all’anno 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione
d’uso dei terreni.
8. Tutte le Parti incluse nell’Allegato I potranno utilizzare il 1995 come anno
di riferimento per gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l’esafluoro di zolfo, ai fini delle operazione
di calcolo di cui al paragrafo 7.
9. Per le Parti incluse nell’Allegato I, gli impegni assunti per i successivi
periodi di adempimento
saranno determinati come emendamenti all’Allegato I del presente Protocollo e
saranno adottati conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 7. La Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo inizierà
la valutazione di tali impegni almeno sette anni prima della fine del primo periodo
di adempimento, di cui al paragrafo 1.
10. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità
assegnata, che una Parte acquista da un’altra Parte, conformemente alle disposizioni
di cui agli articoli 6 o 17, sarà sommata alla quantità assegnata alla Parte che
l’acquista.
11. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità
assegnata, che una Parte trasferisce ad un’altra Parte, conformemente alle disposizioni
di cui agli articoli 6 o 17, sarà sottratta alla quantità assegnata alla Parte
che la trasferisce.
12. Tutte le riduzioni accertate delle emissioni che una Parte acquista da un’altra
Parte, conformemente
alle disposizioni di cui all’articolo 12, sarà sommata alla quantità assegnata
alla Parte che l’acquista.
13. Se le emissioni di una Parte inclusa nell’Allegato I, nel corso di un periodo
di adempimento, sono inferiori alla quantità che le è stata assegnata in virtù del presente articolo,
tale differenza sarà sommata, su richiesta di detta Parte, alla quantità che le
è stata assegnata per i successivi periodi di adempimento.
14. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I si impegnerà ad adempiere agli impegni
indicati nel paragrafo 1, al fine di ridurre al minimo gli effetti sociali, ambientali ed economici contrari
sui paesi in via di sviluppo Parti, in particolare quelli indicati all’articolo
4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione. In linea con le decisioni della Conferenza
delle Parti, per l’attuazione di tali paragrafi, la Conferenza delle Parti agente
come riunione delle Parti del presente Protocollo, esaminerà, nella sua prima
sessione, le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti dei cambiamenti
climatici e/o l’impatto delle misure di risposta delle Parti menzionate in detto
paragrafo. Tra le questioni da prendere in considerazione vi saranno il finanziamento,
l’assicurazione ed il trasferimento di tecnologie.
ARTICOLO 4
1. Tutte le Parti incluse nell’Allegato I, che abbiano concordato un’azione congiunta
per l’attuazione degli obblighi assunti a norma dell’articolo 3, saranno considerate adempienti
se la somma totale delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalenti–biossido di carbonio,
di gas ad effetto serra indicati nell’Allegato A non supera la quantità loro assegnata,
calcolata in funzione degli impegni di limitazione quantificata e di riduzione
delle emissioni elencate nell’Allegato B e conformemente alle disposizioni dell’articolo
3. Il rispettivo livello di emissione assegnato a ciascuna delle Parti dell’accordo
sarà stabilito nell’accordo.
2. Le Parti di tale accordo notificheranno al Segretariato il contenuto dell’accordo
alla data di deposito degli strumenti di ratifica, d’accettazione, di approvazione o di adesione
del presente Protocollo. Il Segretariato informerà, a sua volta, tutte le Parti
ed i firmatari della Convenzione dei termini dell’accordo.
3. Tutti gli accordi di questo tipo rimarranno in vigore per la durata del periodo
di adempimento specificata all’articolo 3, paragrafo 7.
4. Se le Parti, agendo congiuntamente, lo fanno nel quadro di una organizzazione
regionale di integrazione economica e di concerto con essa, ogni variazione nella composizione
di detta organizzazione, successiva all’adozione del presente Protocollo, non
inciderà sugli impegni assunti in virtù del presente Protocollo. Ogni variazione
nella composizione dell’organizzazione avrà effetto solo ai fini dell’attuazione
degli impegni previsti all’articolo 3 che siano adottati successivamente a quella
modificazione.
5. Se le Parti dell’accordo, agendo congiuntamente, non raggiungeranno il livello
totale combinato delle riduzioni di emissioni, ogni Parte sarà responsabile del proprio livello
di emissioni stabilito nell’accordo.
6. Se le Parti, agendo congiuntamente, operano all’interno di una organizzazione
regionale di integrazione economica, Parte del presente Protocollo, e di concerto con essa,
ogni Stato membro di detta organizzazione regionale di integrazione economica,
individualmente, o congiuntamente con l’organizzazione regionale di integrazione
economica, agendo ai sensi dell’articolo 24, sarà responsabile, nel caso in cui
venga raggiunto il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, del
livello delle sue emissioni, così come notificato in conformità del presente articolo.
ARTICOLO 5
1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I realizzerà, non più tardi di un anno prima
dell’inizio del primo periodo di adempimento, un sistema nazionale per la stima delle emissioni antropiche
dalle fonti e dall’assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo
di Montreal. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
deciderà, nella sua prima sessione, le linee guida di tali sistemi nazionali,
tra le quali saranno incluse le metodologie specificate nel paragrafo 2 infra.
2. Le metodologie per la stima delle emissioni antropiche da sorgenti e dall’assorbimento
dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal saranno quelle
accettate dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e approvate dalla Conferenza
delle Parti nella sua terza sessione. Laddove tali metodologie non vengano utilizzate,
verranno introdotti gli adattamenti necessari conformi alle metodologie concordate dalla Conferenza delle Parti agente
come riunione delle Parti del presente Protocollo nella sua prima sessione. Basandosi
sul lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e
sulle raccomandazioni fornite dall’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico
e Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo esaminerà regolarmente e, se opportuno, revisionerà tali metodologie
ed adattamenti, tenendo pienamente conto delle decisioni pertinenti della Conferenza
delle Parti. Ogni revisione delle metodologie o degli adattamenti si effettuerà
solo al fine di accertare il rispetto degli impegni assunti a norma dell’articolo
3 per ogni periodo di adempimento successivo a detta revisione.
3. I potenziali di riscaldamento globale utilizzati per calcolare l’equivalente–biossido
di carbonio delle emissioni antropiche dalle sorgenti e dall’assorbimento dei pozzi di gas ad effetto
serra elencati nella Allegato A saranno quelli accettati dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul
Cambiamento Climatico ed approvati dalla Conferenza delle Parti nella sua terza
sessione. Basandosi sul lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni
fornite dall’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà periodicamente
e, se opportuno, revisionerà il potenziale di riscaldamento globale di ciascuno
di tali gas ad effetto serra tenendo pienamente conto delle decisioni pertinenti
della Conferenza delle Parti. Ogni revisione di un potenziale di riscaldamento
globale sarà applicabile solo agli impegni di cui all’articolo 3 per ogni periodo
di adempimento posteriore a detta revisione.